comunità pastorale madonna delle lacrime

Treviglio e Castel Rozzone

Consiglio Affari Economici

Cos’è il Consiglio Affari Economici Parrocchiale (CAEP)

Il Consiglio Affari Economici Parrocchiale (C.A.E.P.) è l’organismo che promuove ed esprime la collaborazione responsabile dei laici con il proprio parroco alla gestione amministrativa della Parrocchia, tenendo conto delle finalità proprie dei beni ecclesiastici quali:

  • l’esercizio del culto;
  • il decoroso e conveniente sostentamento del Clero e delle persone in servizio della parrocchia;
  • le attività pastorali e caritative.

È distinto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e opera nella sfera di sua competenza in conformità alle direttive pastorali diocesane e alle norme canoniche e civili.

Scopi del CAEP

  • coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività individuando i relativi mezzi di copertura;
  • approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
  • esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
  • curare la stesura e l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cfr. can. 1284, § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
  • ferme restando le norme ecclesiastiche in materia, studiare i modi e promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità al dovere di contribuire alle necessità della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale e valutare l’opportunità di nuove collette a favore della parrocchia.

Membri del CAEP

  • parroco, che di diritto ne è il presidente;
  • vicari parrocchiali;
  • almeno tre fedeli per le parrocchie con meno di 2.000 abitanti e almeno cinque fedeli per le parrocchie con 2.000 abitanti e oltre, nominati dal parroco, sentite le indicazioni o comunque il parere del Consiglio pastorale parrocchiale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti. I consiglieri siano noti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza.

Durata

I membri del C.A.E.P. durano in carica 3 anni e il loro incarico può essere rinnovato.
Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti dall’ordinario diocesano.
In occasione della vacanza della parrocchia il Consiglio presta il suo aiuto a chi regge interinalmente la parrocchia, fermo restando il can. 540 § 2.

Poteri del consiglio

Il C.A.E.P. ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212, § 3.
Il parroco pertanto ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della parrocchia.
Ferma resta, comunque, la legale rappresentanza che in tutti i casi spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del canone 532.